Verso il Terzo Settore

L’assemblea della Società Pistoiese di Storia Patria che si terrà venerdì 30 giugno presso il Convento di San Domenico dovrà esprimersi sulla bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo per adeguare l’associazione ai requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore (D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117).

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STATUTO
Società Pistoiese di Storia Patria APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L’associazione con denominazione Società Pistoiese di Storia Patria APS, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata “associazione”, è un’associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”, e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia (PT) e durata illimitata.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da ora in avanti denominato “RUNTS”.
ART. 2
(Scopo finalità e attività)

L’associazione ha come scopo di promuovere la storia di Pistoia, con particolare riferimento all’età comunale, il suo territorio e il suo patrimonio culturale e paesaggistico.

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Al fine di realizzare le suddette attività, a titolo esemplificativo, l’associazione intende:
– organizzare corsi di formazione, conferenze, convegni, seminari, incontri di studio e altri eventi culturali;
– fornire consulenza e supportare gli studenti universitari per tesi e lavori di ricerca;
– curare l’edizione del “Bullettino Storico Pistoiese”, organo ufficiale della Società, e la pubblicazione di altri lavori straordinari, fonti, monografie, saggi, notizie e documenti;
– curare una propria biblioteca, una propria emeroteca ed archivi di manoscritti;
– adoperarsi per il mantenimento, miglior uso e restauro degli edifici, delle strutture e dei beni culturali, storici ed artistici;
– esaminare i provvedimenti adottati da Enti pubblici ed esprimere pareri motivati in merito alla toponomastica, alla intitolazione e denominazione di scuole, istituti, monumenti etc., avvalendosi delle prerogative concesse dalle vigenti disposizioni di legge, o su richiesta.

L’associazione, al fine di realizzare i propri fini istituzionali e le sue attività, può collaborare e associarsi a Enti del Terzo Settore e altri soggetti privati, avere rapporti, con Enti e Istituzioni, in particolare con quelle operanti nel territorio pistoiese e toscano. I rappresentanti legali di tali Enti o Istituzioni, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con parere consultivo.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida approvate con Decreto Ministeriale 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero deli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
• l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare associati “corrispondenti”, studiosi italiani o stranieri, che, a suo giudizio, abbiano mostrato nella loro attività scientifica un particolare interesse per la storia di Pistoia o particolari benemerenze verso l’associazione. Tali associati hanno i pieni diritti degli associati, ma non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
• prendere visione dei bilanci;
• esaminare i libri associativi;
• ricevere il Bullettino Storico Pistoiese, organo ufficiale dell’associazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, con l’eccezione degli associati “corrispondenti”.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, decadenza e recesso.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato è dichiarato decaduto per morosità dopo cinque anni di mancato pagamento della quota associativa e almeno due solleciti scritti di pagamento.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• l’Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
• approva l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento dell’associazione;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. La presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. La presenza di almeno 1/5 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, in terza convocazione.
Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione, e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. La presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. La presenza di un numero qualunque almeno ¼ degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega, in terza convocazione.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– nominare e revocare le cariche al suo interno;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
– predisporre l’eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– pubblicare sul Bullettino Storico Pistoiese il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea ed altri atti ufficiali di particolare importanza riguardanti l’associazione;
– curare le pubblicazioni della Società;
– nominare, scegliendo tra gli associati, il Direttore responsabile, il Direttore editoriale e i componenti del Comitato di redazione e della Segreteria di redazione del Bullettino Storico Pistoiese, nel numero che sarà ritenuto più opportuno. Tali incarichi possono essere revocati dal Consiglio Direttivo e decadono insieme al Consiglio stesso;
– assumere eventuali lavoratori dipendenti ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 19 del presente Statuto;
– approvare eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 17, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo ai Consiglieri sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data, l’ora di convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

È previsto l’intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente dell’associazione rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il componente dell’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, proventi da attività diverse, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L’associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Bilancio sociale e Informativa sociale)

L’associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

– redigere e depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17
(Libri e Registro)

L’associazione deve tenere:
• libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.